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Registro di anagrafe condominiale
Gentile Condomino,
La normativa prevede espressamente che: decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'Amministratore acquisisca le informazioni necessarie direttamente presso i pubblici registri, addebitandone il costo ai condòmini inadempienti. E' inoltre fatto obbligo al proprietario di comunicare ogni eventuale variazione dei dati forniti entro e non oltre 60 gg. In caso di mancata comunicazione l'Amministratore provvederà a recuperare i dati con spese a carico del proprietario come previsto dall'art. 10, comma 1.6, L. 220/2012.
Per agevolare la Sua comunicazione, obbligatoria per legge, si è predisposta una scheda anagrafica compilabile via web.
Le basterà compilare ed inviare il modulo sotto riportato..